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Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza il concetto di retribuzione recepito dagli artt. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività. Questa la decisione della Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro nella sentenza n. 16636 del 1 Ottobre 2012.